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SONO STATO INSULTATO IN PUBBLICO QUALE AZIONE LEGALE POSSO AVVIARE? L'Avvocato risponde 

SONO STATO INSULTATO IN PUBBLICO QUALE AZIONE LEGALE POSSO AVVIARE?

A questo quesito che ci viene posto, risponde l’avvocato Simone Labonia.

Il reato di ingiuria è stato per anni previsto e punito dall’art. 594 del Codice penale italiano. Si trattava di un reato contro l’onore, configurabile quando una persona offendeva l’onore o il decoro di un’altra alla sua presenza, quindi in forma diretta e immediata. La sanzione prevedeva la reclusione fino a sei mesi o una multa. Tuttavia, la Legge n. 7 del 15 gennaio 2016 ha depenalizzato l’ingiuria, trasformandola in un illecito civile. Questo significa che, pur non essendo più un reato penale, chi subisce un’ingiuria può comunque agire in sede civile per ottenere un risarcimento del danno morale.

La differenza con la diffamazione è sostanziale. La diffamazione, disciplinata dall’art. 595 c.p., è ancora un reato penale e si configura quando una persona offende la reputazione altrui non in presenza della persona offesa, ma parlando con terzi. È il classico caso in cui qualcuno parla male di un altro dietro le sue spalle. La pena può arrivare fino a tre anni di reclusione o a una multa, e può essere aumentata se l’offesa è recata tramite la stampa o strumenti di comunicazione di massa, come i social network.

In caso di ingiuria si può agire in sede civile, chiedendo il risarcimento per il danno non patrimoniale subito, lesione dell’onore o della dignità, dimostrando l’offesa, il danno subito e il nesso causale tra i due.
Si può altresì ricorrere a strumenti alternativi, come la mediazione civile o la conciliazione, soprattutto se l’offesa è avvenuta in contesto privato.

La diffamazione, invece, resta un reato perseguibile a querela della persona offesa, entro tre mesi dall’evento. In questo caso, la vittima può sporgere denuncia-querela e chiedere anche un risarcimento dei danni in sede penale o civile.

In sintesi, la tutela dell’onore e della reputazione, sebbene con strumenti differenti, resta garantita dall’ordinamento giuridico vigente.

Anche la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui, a seguito della depenalizzazione dell’ingiuria, le offese rivolte in presenza della persona offesa non sono più penalmente perseguibili, salvo rientrino in altre fattispecie di reato, ribadendo che le condotte offensive dirette possono oggi essere sanzionate solo in sede civile, escludendo l’intervento penale.

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